Il Garante della privacy ha emesso il “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling”, che punta a dare una stretta ai call center che bombardano gli utenti di telefonate indesiderate.
Il codice prevede pesanti sanzioni per chi viola la privacy dei cittadini, ma anche nuovi obblighi per società committenti e call center.
Il nuovo “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling“
Dopo numerosi reclami e lamentele riguardo all’inefficienza del Registro delle opposizioni, il Garante della privacy ha deciso arginare definitivamente le chiamate indiscriminate da parte dei call center. In che modo? Definendo in modo dettagliato gli obblighi che società committenti e call center devono rispettare e aumentando penali e sanzioni in caso si infrangano tali misure.
Innanzitutto, al committente sarà richiesto di effettuare una procedura di “prequalifica”, che punta a verificare l’adeguatezza delle garanzie offerte dal fornitore e la conformità agli standard indicati dal Codice.
Secondo lo stesso Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso:
A tal proposito, secondo le nuove norme, le chiamate dovranno essere effettuate da numeri identificabili e solo nell’arco orario compreso tra le 9:00 e le 20:00, esclusi i giorni festivi.
Inoltre, i venditori sono tenuti a fornire agli interessati, nel corso della telefonata e senza eccezioni, informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti.
Sanzioni e penali
Il contratto con l’affidatario del servizio deve espressamente prevedere “un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un contatto legittimo. Resta ferma la possibilità del committente di risolvere il contratto, nonché di prevedere altre tipologie di penali”.
Inoltre, le aziende che non consultano i dati del Registro pubblico delle opposizioni prima dell’avvio di ogni campagna, vanno individuate e sanzionate con multe che possono arrivare fino al 4% del fatturato globale annuo dell’esercizio dell’anno precedente.