Il TAR del Lazio respinge il ricorso di Fastweb, TIM e Vodafone per le sanzioni sulla fibra ottica ricevute dall’AGCOM.
La multa risale al 2018 ed è dovuta a “comunicazione poco chiara e fuorviante“, poiché gli operatori in quegli anni non hanno mai indicato e informato i consumatori che la fibra ottica ricevuta non era altro che una connessione misto fibra-rame.
Di conseguenza, il TAR del Lazio appoggia l’AGCOM per essere intervenuta correttamente al fine di reprimere una comunicazione commerciale scorretta, confermando dunque la sanzione pari a 4,4 milioni di euro per Fastweb, 4,8 milioni a TIM e 4,6 milioni a Vodafone.
Conosciamo meglio la storia
Per spiegare bene la situazione che ha portato alle sanzioni, dobbiamo innanzitutto parlare delle tecnologie di connettività con fibra ottica.
Attualmente sono disponibili diverse tecnologie di connettività in fibra ottica, ma qui ci concentreremo sulle principali: FTTC/FTTB (Fiber to the Cabinet / Fiber to the Building) e FTTH (Fiber to the Home, spesso indicata semplicemente come fibra ottica).
Se è pur vero che entrambe le tecnologie sfruttano un cavo in fibra ottica per far viaggiare i dati in maniera più veloce e stabile grazie alla luce, bisogna fare importanti distinzioni: le FTTC e FTTB utilizzano cavi in fibra ottica dalla centrale telefonica locale ad un punto di distribuzione — comunemente chiamato cabinet o armadio stradale — e cavi in rame per collegare poi il punto di distribuzione all’utente finale, a differenza dalla FTTH che permette il collegamento centrale-utente attraverso un’intera rete di cavi in fibra ottica.
Di conseguenza, FTTC e FTTB risentono, seppur soltanto nel tratto ultimo, dei limiti e problemi dei cavi in rame, i quali provocano una maggiore congestione delle linee e una ridotta velocità di connessione nelle nostre case. Purtroppo, però, ad oggi abbiamo ancora infrastrutture vecchie che non permettono la diffusione della tecnologia FTTH.
Questo gli operatori lo sanno bene, ma non si sono preoccupati di indicarlo ed anzi hanno per anni spacciato la FTTC/FTTB per vera fibra ottica agli ignari clienti, i quali hanno firmato nuovi contratti Internet aspettandosi una qualità di connessione totalmente diversa dalla ormai obsoleta ADSL, ma ritrovandosi con gli stessi problemi.
AGCM ha perciò sanzionato nel 2018 queste strategie di marketing fraudolente per oltre 4 milioni di euro. Per l’Autorità, infatti, è corretto parlare di “fibra” soltanto per connessioni fisse la cui infrastruttura sottostante «sia costituita esclusivamente da una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti orizzontali fino all’edificio (FTTB) o fino all’unità immobiliare dell’utente (FTTH)».
Da qui il ricorso al TAR delle compagnie interessate, le quali chiedevano l’annullamento di tali pene per le proprie campagne pubblicitarie di fibra ottica.