I fondi stanziati per il superbonus 110%, in aiuto ai lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi di miglioramento di efficienza energetica, sono ufficialmente terminati.
La richiesta è stata addirittura superiore alle aspettative e per questo non ci sono più soldi statali per rimborsare imprese e banche, alcune delle quali al momento non accettano più la cessione del credito, come Intesa San Paolo.
La decisione spetta quindi al Governo su se e come rifinanziare la misura, dal momento che, secondo i primi calcoli effettuati, i 33,3 miliardi di euro stanziati sarebbero dovuti bastare fino al 2027.
Chiaramente la realtà ha superato di gran lunga la richiesta ipotizzata, visto che già a maggio gli italiani avevano avanzato richieste per 33,7 miliardi di euro.Â
Si crede che già nel prossimo decreto Aiuti si possano incontrare chiarimenti al riguardo.
E chi ha già richiesto il superbonus 110%?
In attesa di capire come si comporterà il Governo al riguardo, ci sono diversi panorami in cui chi ha richiesto il superbonus 110% si può ritrovare.
Per chi ha già avuto tutte le autorizzazioni e ha concluso un accordo di cessione del credito con la banca la pratica andrà avanti.
Per chi, invece, ha già stipulato accordi con l’impresa e attende il via libera definitivo dalla banca per la cessione del credito, è ancora possibile bloccare tutto, indifferentemente se l’appalto preveda o meno la partenza dopo il via libera dell’istituto di credito. In questo caso è possibile la via del recesso o della sospensione del contratto, in attesa di capire cosa farà il Governo.
Se, a lavori iniziati, l’impresa ha già in parte anticipato di tasca propria, è possibile che venga bloccato il cantiere. A questo punto è necessario vedere se il contratto d’appalto include o meno una polizza per danni di questo tipo.
In caso sia stata finanziata solo una parte dei lavori, impresa e committente possono decidere di eliminare parte dei lavori deliberati e operare una riduzione del contratto. Se non si trova l’accordo si può chiedere la risoluzione del contratto per “eccesiva onerosità sopravvenuta“. A questo punto, sia l’impresa sia il committente possono fare ricorso al giudice.
E se non si riesce ad ottenere la cessione del credito? Puoi operare una detrazione delle spese fino al 110%, pagando però subito.