L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato con una multa complessiva di 4,25 milioni di euro le attività della filiale italiana di Verisure, multinazionale svedese che si occupa di sistemi di allarme.
L’accusa è quella di aver violato il Codice del consumo attraverso ben 4 condotte scorrette.
I comportamenti scorretti adottati da Verisure
Sono più di uno i comportamenti scorretti rilevati e sanzionati dall’Antitrust.
Comunicazione omissiva e poco chiara
Innanzitutto, è stato rilevato un problema di poca chiarezza nel contratto: secondo l’AGCM non è stato infatti specificato a dovere che l’offerta Verisure prevedesse il comodato d’uso (e non l’acquisto, come lasciava intendere il contratto) del suo impianto d’allarme. Dunque se il cliente smette di pagare l’abbonamento, gli apparati vengono disinstallati.
Inoltre, secondo l’autorità anche le condizioni generali del contratto del sistema di sicurezza, dov’era effettivamente specificata la natura di comodato d’uso gratuito, erano scritte “in maniera poco chiara e comprensibile, con caratteri di dimensioni assai ridotte“.
Intralcio al diritto di recesso
Un’ulteriore condotta sanzionata dall’Antitrust, è quella di aver ostacolato il diritto di recesso degli utenti:
Dopo i trenta giorni (o novanta giorni prima del 2020) dal preavviso di recesso, la fatturazione dovrebbe essere automaticamente bloccata. Invece, dopo la richiesta del cliente Verisure procedeva a un contatto telefonico così da valutare se le problematiche potessero essere risolte. E solo dalla data della telefonata viene ricondotto l’inizio del periodo di preavviso per il recesso. Perciò, per settimane il cliente pagava per un servizio che non voleva più.
Attivazione immediata del servizio
Ad aggravare la situazione, dal 2019 Verisure ha iniziato a prestare il suo servizio anche durante il periodo di esercizio del diritto di ripensamento “senza una richiesta espressa da parte del cliente, come richiesto dal Codice del consumo”.
Ambiguità sul foro competente
Infine, nelle condizioni contrattuali dal 2019 al 30 ottobre 2023, era stata inserita un’indicazione ambigua riguardo il foro competente a cui il consumatore avrebbe potuto rivolgersi in caso di eventuali controversie. In sostanza, non si chiariva esplicitamente se coincidesse con quello di residenza o domicilio del consumatore.