Il Ministero della Salute ha previsto l’erogazione di un contributo una tantum, di 50 euro, per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Il bonus punterebbe a coprire le spese per tali prodotti effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.
Il bonus è stato previsto per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2021 con dotazione di 5 milioni di euro all’anno, dal 2021 al 2023.
Il decreto attuativo è finalmente pronto, ma la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è stata ancora completata. Questo vuol dire che non è ancora possibile fare domanda per ottenere il beneficio, né si sa già una data certa in cui questo sarà possibile.
Chi potrà richiedere il bonus occhiali e lenti a contatto e con che modalità
Il bonus non sarà richiedibile da tutti: potranno beneficiarne solo i nuclei familiati con Isee non superiore a 10.000 euro.
Si stanno mettendo a punto due forme diverse di erogazione:
- fare richiesta sul portale web prima dell’acquisto e ricevere i 50 euro sotto forma di voucher;
- se la spesa per gli occhiali da vista o lenti a contatto è già stata sostenuta, il bonus potrà essere ottenuto sotto forma di rimborso. Questo verrà erogato sulle coordinate IBAN del beneficiario, che andranno fornite al momento della registrazione sulla piattaforma insieme a una copia della fattura o della documentazione relativa all’acquisto.
In entrambi i casi, l’erogazione del contributo non sarà automatica: servirà la registrazione su un’apposita sezione web sul sito del Ministero della Salute, autenticandosi tramite SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).
Trattamento dei dati personali conforme alla normativa sulla privacy
Lo schema di decreto predisposto dal Ministero della Salute tiene conto delle osservazioni fornite dall’Autorità per la Privacy negli scorsi mesi. I trattamenti dei dati previsti nelle operazioni legate all’erogazione del voucher o del rimborso devono infatti essere conformi alla normativa in tema di riservatezza.
Il Garante ha posto come unica condizione quella di specificare che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.